Davvero il processo Amato non è d’interesse pubblico?

Il presidente della Corte d’assise vieta le riprese televisive, nonostante il codice, per tutelare il diritto di cronaca, preveda che quando “sussiste un rilevante interesse sociale” possano essere autorizzate anche contro il parere delle parti

di Aldo Balzanelli, giornalista


Il presidente della Corte d’assise che tra pochi giorni dovrà giudicare Giampaolo Amato, il medico accusato di aver assassinato la moglie e la suocera, ha vietato alle telecamere del Tg Rai Emilia-Romagna di riprendere il dibattimento. La motivazione non è stata al momento resa nota, due semplici parole vergate a mano: «Riprese vietate». Evidentemente secondo il magistrato l’opinione pubblica non deve assistere a un processo che, fin che la Costituzione lo prevede, è pubblico. Cioè chiunque può assistere al processo se ha il tempo di recarsi in aula, dato che questo prevede la legge, ma non può farlo da casa seduto davanti al televisore.

Si tratta di una decisione sorprendente per più di una ragione.

La prima è tecnica. Secondo il codice di procedura penale è nella facoltà del presidente autorizzare (non vietare) le riprese del processo «se le parti lo consentono». Ma per tutelare il diritto di cronaca, afferma sempre il codice, la corte può consentire le riprese anche senza il consenso delle parti «quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento». È importante notare come il codice ponga l’accento sul diritto di cronaca, che è un diritto costituzionalmente tutelato, e non preveda il divieto, ma la possibilità di un’autorizzazione, che può anche superare l’opposizione delle parti proprio a tutela del diritto dell’opinione pubblica a essere informata anche con i mezzi che offre la tecnologia.

È probabile che la decisione del giudice sia conseguente a una richiesta della difesa, ma davvero si può ritenere che in un caso di duplice femminicidio non vi sia un “interesse sociale particolarmente rilevante”? Una tesi ardua da sostenere. Il medico sotto accusa è molto noto in città, come peraltro la famiglia delle due vittime. La vicenda ha colpito in modo molto significativo l’opinione pubblica, fin dal momento in cui l’inchiesta, peraltro con grave e inspiegabile ritardo, è stata resa nota (qui). E certamente l’interesse è destinato a crescere ora che gli elementi dell’accusa e quelli della difesa saranno messi a confronto in un pubblico processo.

La seconda ragione delle perplessità intorno alla decisione del magistrato è più generale. Come hanno affermato anche l’Ordine e il sindacato dei giornalisti, nelle democrazie spetta all’informazione e soltanto a essa stabilire la rilevanza sociale di una notizia (qui). Val la pena di ricordare che la gerarchia dell’impaginazione di un quotidiano o di un telegiornale la decide il direttore, non la magistratura. Cosa rappresenti o meno una notizia (un fatto ritenuto degno dell’interesse di un pubblico) lo decidono i giornalisti. A loro spetta soltanto l’obbligo di rispettare la deontologia professionale tutelando i diritti delle singole persone. E non è inutile ricordare che nei processi nei quali sono autorizzate le riprese televisive, chi non vuol comparire con il proprio volto ha il diritto di chiedere di non essere ripreso. E le riprese possono essere sospese in momenti di particolare delicatezza.

Il no alle telecamere dunque sembra confermare il fatto che questo, per qualche ragione, è considerato un processo “speciale”, meritevole di una particolare tutela e di una cautela fuori dal comune, del tutto sconosciuta nella stragrande maggioranza dei processi che si svolgono in Italia. È giusto ricordare a questo proposito che l’esistenza di un possibile/probabile doppio femminicidio è stata tenuta segreta per circa un anno dalla Procura della Repubblica e dagli inquirenti, che l’hanno resa pubblica soltanto quando non era più possibile nasconderla.

Come mai? Non vi erano esigenze investigative perché tutti i protagonisti della vicenda erano informati delle indagini. E in tantissimi altri casi invece le notizie sono state fornite in tempo reale agli organi di informazione. Verrebbe da pensare che tanta riservatezza si spieghi con la caratura sociale delle persone coinvolte, dell’imputato in particolare. E che questa sia anche la ragione che spinge a considerare “senza interesse sociale rilevante” il caso del dottor Amato. Ma si tratta certamente di un pensiero malandrino.

P.S. Negli anni Sessanta evidentemente c’era una considerazione diversa del diritto all’informazione: al processo Nigrisoli assistettero fotografi e cineoperatori. Dato che le tecnologie del tempo non consentivano trasmissioni in diretta, l’agenzia Ansa pubblicava il resoconto testuale e integrale delle udienze.


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